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venerdì 8 marzo 2024

AMM.RE DI CONDOMINIO:LE RESPONSABILITA' PENALI.

 

Dall’analisi delle ipotesi di reato ascrivibili in capo alla figura dell’amministratore di condominio, si evince, nella maggior parte dei casi, la natura essenzialmente omissiva della relativa condotta, dalla quale può derivare, a seconda dei casi, un pericolo all’incolumità pubblica in conseguenza della mancata esecuzione di opere di manutenzione dell’edificio o delle parti comuni di esso, ovvero, , l’evento antigiuridico delle lesioni personali o del decesso dei condomini o di persone estranee al condominio, quale conseguenza dell’omessa condotta doverosa, in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro in caso di esecuzione di lavori nel condominio.

La responsabilità omissiva di natura penale trova la propria fonte nell’articolo 40 cpv. c.p. ove è stabilito che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo“. Ne consegue che la responsabilità penale per omissione presuppone che sussista un obbligo giuridico di attivarsi, il quale, come si vedrà, nelle fattispecie penali che di seguito saranno trattate, è stato individuato dalla giurisprudenza quale conseguenza di violazione delle norme civilistiche.

 

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