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lunedì 25 marzo 2024

Assemblea condominiale: si può convocare con avviso in cassetta? Secondo il Tribunale di BOLOGNA: NO.

 Ricevo e pubblico

"Cara Desirè Ti volevo chiedere: L'amministrare mi può informare della convocazione dell'Assemblea condominiale,  con un l'avviso nella mia buca delle lettere?

Un Abbraccio (Lettera Firmata)

Il Tribunale di Bologna con la sentenza 20598 del 3 .11.2020  afferma di no, dando ragione al condomino che si era opposto alla procedura Vediamo la questione e la soluzione della giurisprudenza più  in dettaglio. In un condominio l’amministratore decideva di convocare l’assemblea mediante lettera-avviso di convocazione inserita nelle cassette postali dei condomini.  Nel corso della riunione – che si svolgeva regolarmente – i condomini decidevano di addebitare delle somme ad un condomino che non era presente alla riunione. Successivamente, il condomino assente citava in giudizio il condominio per chiedere in via preliminare la sospensione e, nel merito, la dichiarazione di invalidità della delibera condominiale sia perché non era stata rispettata la forma della convocazione, sia per l’erroneità degli importi posti a suo esclusivo carico e non ripartiti tra tutti i condomini. In particolare, sosteneva di non aver mai ricevuto la convocazione dell’assemblea condominiale e di essere venuto a conoscenza della riunione solo dopo aver ricevuto copia del verbale dell’assemblea, dal quale aveva appreso anche il rilevante importo delle spese poste a suo carico. Inoltre, sosteneva di aver ricevuto l’avviso di convocazione e gli allegati dall’amministratore solo a seguito di richiesta di chiarimenti successivi alla assemblea a cui non aveva partecipato. Il giudice di Bologna  ha evidenziato come prima della riforma del condominio non fosse previsto alcun obbligo di forma per la convocazione dell’assemblea, con la conseguenza che la comunicazione poteva avvenire anche in forma orale, proprio in base al principio di libertà delle forme. Sotto il vigore della precedente normativa era, infatti, onere del condominio provare che la convocazione era avvenuta con modalità condivise dai condomini, diffuse per prassi o contenute nei regolamenti condominiali. Come sottolinea lo stesso Tribunale, attualmente, invece, secondo la versione riformata dell'art. 66 disp. att. c.c., non è più sufficiente, per soddisfare il suddetto onere, la dimostrazione che la convocazione sia eventualmente avvenuta con forme diverse da quelle imposte dalla legge o che il condomino impugnante sia venuto a conoscenza in qualche modo della convocazione, perché effettuata oralmente o inserita 'brevi manu' nella casella delle lettere, da parte dell'amministratore o di un suo delegato. Per il Tribunale la convocazione assembleare, eseguita mediante avviso immesso nelle caselle postali dei singoli condomini, è in contrasto con la legge; la domanda, volta alla dichiarazione di invalidità della delibera assembleare, per difetto di forma di convocazione dell’assemblea è stata accolta.

DESIRE'

 

 

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