Ricevo e pubblico
"Cara Desirè Ti volevo chiedere: L'amministrare mi può informare della convocazione dell'Assemblea condominiale, con un l'avviso nella mia buca delle lettere?
Un Abbraccio (Lettera Firmata)
Il Tribunale
di Bologna con la sentenza 20598 del 3 .11.2020 afferma di no, dando
ragione al condomino che si era opposto alla procedura Vediamo la questione e la soluzione della
giurisprudenza più in dettaglio. In un condominio l’amministratore
decideva di convocare l’assemblea mediante lettera-avviso di convocazione inserita
nelle cassette postali dei condomini. Nel corso della riunione – che si svolgeva regolarmente – i
condomini decidevano di addebitare delle somme ad un condomino che non era
presente alla riunione. Successivamente, il condomino assente citava in
giudizio il condominio per chiedere in via preliminare la sospensione e, nel
merito, la dichiarazione di invalidità della delibera condominiale sia perché non era stata rispettata la
forma della convocazione, sia
per l’erroneità degli importi posti a suo esclusivo carico e non ripartiti tra
tutti i condomini. In particolare, sosteneva di
non aver mai ricevuto la convocazione dell’assemblea condominiale e di essere venuto a conoscenza della riunione solo dopo aver ricevuto copia del verbale
dell’assemblea, dal quale aveva
appreso anche il rilevante importo delle spese poste a suo carico. Inoltre,
sosteneva di aver ricevuto l’avviso di convocazione e gli allegati
dall’amministratore solo a
seguito di richiesta di chiarimenti successivi alla assemblea a cui non
aveva partecipato. Il giudice di
Bologna ha evidenziato come prima della
riforma del condominio non fosse previsto alcun obbligo di forma per la
convocazione dell’assemblea, con la conseguenza che la comunicazione poteva
avvenire anche in forma orale, proprio in base al principio di libertà delle
forme. Sotto il vigore della precedente normativa era, infatti, onere del
condominio provare che la convocazione era avvenuta con modalità condivise dai
condomini, diffuse per prassi o contenute nei regolamenti condominiali. Come sottolinea lo stesso Tribunale,
attualmente, invece, secondo la versione riformata dell'art. 66 disp. att.
c.c., non è più sufficiente, per soddisfare il suddetto onere, la dimostrazione
che la convocazione sia eventualmente avvenuta con forme diverse da quelle
imposte dalla legge o che il condomino impugnante sia venuto a conoscenza in
qualche modo della convocazione, perché effettuata oralmente o inserita 'brevi
manu' nella casella delle lettere, da parte dell'amministratore o di un suo
delegato. Per
il Tribunale la convocazione assembleare, eseguita mediante avviso immesso
nelle caselle postali dei singoli condomini,
è in
contrasto con la legge; la domanda, volta alla dichiarazione di invalidità
della delibera assembleare, per difetto di forma di convocazione dell’assemblea
è stata accolta.
DESIRE'
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